Il trasporto delle armi sportive è uno dei quesiti che spesso affligge i praticanti di arti marziali. Per “trasportare” una delle tante armi che possono utilizzarsi nella propria disciplina, è necessario o meno un particolare permesso o un qualche suo surrogato?
Purtroppo la legislazione non è molto chiara e non tutte le Questure usano lo stesso comportamento. Volendo citare l’ Art. 80 del Testo Unico sulla Legge di Pubblica Sicurezza:
“Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso Art. 45, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.”
Pertanto gli strumenti sportivi destinati alle Arti Marziali (uso sportivo) quali spade, sciabole, bastoni, coltelli ecc. non sono considerati armi e quindi non sono sottoposti alla disciplina vigente sulle armi e cioè vendita, detenzione, e trasporto. In ogni caso, il trasporto dei suddetti strumenti, sarebbe opportuno che avvenga accompagnato da apposita tessera o dichiarazione rilasciate dalle società sportive di appartenenza, che comprovino la effettiva condizione di praticante di Arti Marziali e che le armi in oggetto siano custodite e riposte, durante il trasporto, nei contenitori specifici (porta armi).
Il ruolo fondamentale del C.O.N.I.
Infatti, a ritenere strumenti sportivi non considerabili armi – ai sensi del citato art. 45, 2° comma, Reg. Tulps – sono quelle utilizzati nell’ambito delle Federazioni sportive riconosciute dal C.O.N.I. . In questo contesto quindi, armi bianche utilizzate nelle arti marziali ma in discipline non riconosciute da detto organismo sportivo, non rientrano in tale ipotesi.

Ne deriva che, tranne il caso in cui esse siano state rese meri “simulacri” e dunque non più idonee a recare offesa alla persona (poiché private della punta e del taglio), le stesse non possano considerarsi strumenti sportivi e, pertanto, siano da includere fra le armi proprie da punta e taglio – di cui all’art. 45, 1° comma Regolamento Esec. Tulps – data la loro destinazione naturale all’offesa alla persona.
Certi attrezzi, a causa di mutamenti storico-culturali, non risultano più riservati alla offesa (perdono la caratteristica della destinazione naturale all’offesa), elemento essenziale che distingue le armi dagli altri strumenti (art. 585 c.p.). Ciò è avvenuto ad esempio con spade e sciabole che, da quando sono stati vietati i duelli, sono pacificamente divenuti attrezzi sportivi o da parata.
La sentenza del Tribunale di Catania
In data 6 marzo 2019 il Tribunale di Catania, in persona del giudice Stefano Montoneri ha emesso una pregevole sentenza in cui è giunto alle medesime conclusioni per il nunchaku: è un attrezzo sportivo e non un’arma propria.
Il nostro consiglio
Lasciate i vostri “strumenti” in palestra se ve lo consentono, eviterete qualsiasi malinteso, vi libererete dal peso del trasporto e saranno già a disposizione nel luogo più consono per poterli usare. Se proprie necessitate di trasportarli allora riponeteli con cura nelle apposite borse/custodie e munitevi della tessera dell’associazione sportiva di cui fate parte.
Fonti:
– Enciclopedia delle armi, di Edoardo Mori
– Rivista Polizia Moderna, a cura dell’Ufficio per l’amministrazione generale – Area armi ed esplosivi
– Deliberazione del Consiglio Nazionale, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano
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